COORDINAMENTO
ACQUA PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone
conferma in appello che in assenza di contratto
scritto nulla è dovuto ad ACEA ATO 5

Mentre Acea Ato 5 S.p.A. continua ad
imperversare sul nostro territorio producendo gli inenarrabili danni che
cittadini e Comuni patiscono quotidianamente; mentre i cittadini continuano a
subire le vessazioni e le angherie degli sgherri sguinzagliati dal gestore;
mentre si
consuma stancamente l’inutile rito della più inutile delle assemblee, quella
dei Sindaci, peraltro priva ormai di quel potere che mai ha esercitato a tutela
dei cittadini (l’autorità d’Ambito ha cessato di esistere il 31 dicembre del
2012 e siamo in attesa che la Regione Lazio, l’unica, insieme alla Campania,
inadempiente nell’emanazione della nuova normativa in materia di gestione del
servizio idrico integrato, legiferi in materia); i cittadini continuano a
difendersi da soli con il solo conforto della Magistratura.
Con sentenza
del 23.03.13, il Tribunale di Frosinone si è pronunciato sull’ appello proposto
dall’Acea Ato 5 Spa in relazione alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Frosinone il 21.10.10, con cui veniva dichiarata la nullità del contratto di
somministrazione d’acqua mancante della forma scritta, con condanna del Gestore
alla restituzione delle somme illegittimamente richieste in pagamento
all’utente.
Con la
sentenza indicata il Tribunale di Frosinone conferma integralmente il
provvedimento emesso dal Giudice di Pace, considerato il fatto che i contratti
della Pubblica Amministrazione non solo richiedono la forma scritta, ma devono,
di regola, essere consacrati all’interno di un unico documento a garanzia del
regolare svolgimento dell’attività amministrativa e nel rispetto dei principi
di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.
Anche per il
Giudice dell’Appello ne risulta pertanto che in assenza di un regolare
contratto d’utenza le richieste di pagamento avanzate dal Gestore nei confronti
del singolo consumatore devono considerarsi del tutto illegittime.
Considerato
che la stragrande maggioranza degli utenti dell’ATO, ovvero tutti coloro che
sono stati ceduti dai Comuni o dall’acquedotto degli Aurunci al momento del
passaggio della gestione non hanno mai sottoscritto alcun contratto con ACEA,
appare di tutta evidenza il significato ed il peso di questa sentenza di
secondo grado: non solo le pretese di ACEA di vedersi pagato un servizio che di
fatto non ha reso se non in maniera del tutto marginale ed insufficiente, non
sono accettabili e giustificabili, ma, in assenza di contratto sottoscritto
dall’utente ACEA non è legittimata a percepire alcuna somma.
Coordinamento Acqua Pubblica
Provincia di Frosinone
Severo
Lutrario